Art. 2.
(Procedura di autorizzazione).

      1. L'istanza da parte del comune interessato avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, diretta all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, deve essere deliberata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio e inoltrata alla regione o alla provincia autonoma competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 1, nonché al Ministero dell'interno.
      2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da una dettagliata relazione comprovante:

          a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;

          b) le motivazioni socio-economiche e storiche che portano il comune a richiedere l'istituzione della casa da gioco;

          c) le caratteristiche tecniche, logistiche e, se presenti, storico-artistiche, della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali modifiche

 

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agli strumenti urbanistici vigenti necessarie per la realizzazione della struttura stessa e per la sua operatività.

      3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma 1, la regione o la provincia autonoma competente, entro il termine di due mesi, esprime il parere sulla localizzazione e sulle eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno. La mancata espressione del parere entro il termine previsto equivale all'espressione di parere favorevole.
      4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'interno entro tre mesi dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 ed ha durata ventennale a decorrere dall'apertura al pubblico della casa da gioco. L'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta.
      5. Per le quattro case da gioco esistenti sul territorio nazionale le autorizzazioni di rinnovo alla scadenza di quelle in corso alla data di entrata in vigore della presente legge hanno durata ventennale.